Legge di Bilancio 2022: proroga Tax credit carta dei giornali


L’art. 1, co. 378-379 della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha prorogato per gli anni 2022 e 2023 e incrementato nell’entità e nel limite di spesa, il credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici.

A fronte dell’emergenza Covid-19, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è stato riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.


Successivamente, il DL Sostegni-bis ha riconosciuto l’agevolazione anche per l’anno 2021, nella misura del 10% delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.


In ultimo, la Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto il credito d’imposta anche per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.


Bonus investimenti in beni strumentali: novità della Legge di Bilancio 2022


La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 30 giugno 2026 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia (cd. Bonus investimenti in beni strumentali nuovi). Per i nuovi periodi oggetto di proroga, tuttavia, è stabilita una significativa riduzione della misura del beneficio.

Il credito d’imposta (cd. bonus investimenti in beni strumentali nuovi) è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020.
Il beneficio spetta alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.


La Legge di Bilancio 2022 modifica il termine ultimo di effettuazione degli investimenti agevolabili, estendendo il beneficio a quelli effettuati entro il 30 giugno 2026; contestualmente stabilisce una diversa misura del beneficio in relazione alla data di effettuazione dell’investimento. Restano invariate le tipologie di beni agevolabili.


In particolare, viene aggiunta la previsione secondo la quale per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “INDUSTRIA 4.0” effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella seguente misura:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.


Per quanto riguarda, invece, gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “INDUSTRIA 4.0”, viene previsto che:
– per quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza;
– per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
– per quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), è riconosciuto il credito d’imposta nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B annesso alla Legge n. 232 del 2016, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.


Restano invariate le misure del credito d’imposta per gli investimenti effettuati in periodi precedenti, già in vigore prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Prevenzione San.Arti gratuita nell’artigianato

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, fino al 30 giugno 2022, possono usufruire gratuitamente di tutti i 4 Pacchetti prevenzione.

Fino al 30 giugno 2022 è possibile per gli iscritti al Fondo San.Arti, usufruire di tutti i pacchetti prevenzione previsti dal proprio Piano sanitario, anziché uno solo a scelta tra quelli proposti, si tratta di:
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
PREVENZIONE ONCOLOGICA
PREVENZIONE DERMATOLOGICA
PREVENZIONE OCULISTICA

L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute, non serve la prescrizione medica, necessaria solo per la mammografia.


PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE


La prevenzione cardiovascolare comprende:
una visita specialistica cardiologia
ECG basale e da sforzo
indagini ematochimiche: azotemia; colesterolo totale e HDL; creatininemia; esame emocromocitometrico; glicemia; omocisteina; trigliceridi; VES.

PREVENZIONE ONCOLOGICA


Prevenzione oncologica femminile
Il pacchetto prevenzione oncologica femminile comprende:
una visita specialistica ginecologica e senologica (unico specialista)
ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale
esame mammografico (se hai già compiuto 40 anni, con prescrizione medica)
pap test
accertamenti diagnostici ematochimici: Ca 125, esame
emocromocitometrico, VES
esame delle urine

Prevenzione oncologica maschile
Il pacchetto prevenzione oncologica maschile comprende:
una visita specialistica urologia
accertamenti diagnostici ematochimici: esame emocromocitometrico, VES
esami delle urine
dosaggio PSA (se hai già compiuto 40 anni)
ecografia prostatico vescicale transrettale


PREVENZIONE DERMATOLOGICA


Il pacchetto prevenzione dermatologica comprende:
mappatura dei nei in epiluminescenza
visita specialistica dermatologica.


PREVENZIONE OCULISTICA – MALATTIE DEL VISUS

Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende:
una visita specialistica oculistica con fundus oculi e rilascio di certificazione nell’ipotesi di alterazioni del visus
tonometria.


Codici tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto per attività chiuse


Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 04 gennaio 2022, n. 2/E)

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
 – “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
 – “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
 – “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Legge di bilancio 2022: primi chiarimenti sui trattamenti di integrazione salariale


Si forniscono le prime indicazioni per l’accesso al trattamento di integrazione salariale relativamente alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022.


Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022 sono entrate in vigore il 1°gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. Le innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.


Con l’articolo 1, commi 191 e 192, della legge in parola, si modificano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015 e, in particolare con il comma 1 lett. a), modifica il dettato dall’articolo 1, disponendo l’ampliamento della platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali. Con le modifiche, si dispone esplicitamente che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1°gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il citato articolo comma 192, lett. da a) a c), nel modificare l’articolo 2 del d.lgs. n. 148, interviene destinando il trattamento di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato senza più circoscrivere l’intervento ad una sola tipologia di tale rapporto di lavoro.
In particolare, abrogando, all’articolo 2 la parola “professionalizzante” si inseriscono nella platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS i lavoratori assunti con contratto di apprendistato a prescindere dalla tipologia dello stesso, comprendendo dunque l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Lo stesso dicasi per gli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti sia nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), per le causali ordinarie.
Infine, con l’introduzione di un ultimo periodo al comma 4, dell’articolo 2 del d.lgs. n. 148, si precisa, che non debba essere pregiudicato – nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro- il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.


La legge di bilancio modifica altresì il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/20215) che i lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva presso la quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.
Il citato requisito passa dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni, che devono esser stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario. Resta fermo che tale requisito non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.
Il requisito dell’anzianità dei 30 giorni si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendo con tale locuzione le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie , festività , infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Nel corso dei programmi contemplati dal decreto legislativo n. 148/2015 non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro della medesima impresa, entrambi interessati da interventi di CIGS.
Il requisito di anzianità, innanzi citato, del lavoratore -che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.


Dopo l’articolo 2, del d.lgs. 148, la riforma introduce l’articolo 2 bis, che prevede nuovi criteri per il computo dei dipendenti ai fini del ricorso all’intervento di cassa integrazione. La norma, intervenendo sulle disposizioni generali, definisce in termini di ampliamento e di universalità quali lavoratori debbano essere considerati al fine della determinazione delle soglie dimensionali per l’accesso alle prestazioni di integrazione al reddito.
Come è noto, per l’accesso ai trattamenti di integrazione è richiesto che l’impresa abbia alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda. Nel computo di tale quota minima di dipendenti sono inclusi i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti e, per effetto della riforma, anche i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Si chiarisce, con il nuovo comma, che sono da includersi nel calcolo dell’organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Resta fermo che si prescinde, invece, dalla verifica del numero dei dipendenti nelle ipotesi di accesso agli ammortizzatori sociali straordinari da parte di:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema  aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Il requisito relativo alla classe dimensionale, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, le cui richieste di accesso agli ammortizzatori sociali siano state presentate prima che siano trascorsi sei mesi dall’operazione societaria del trasferimento di azienda, deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.


Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione, invece, di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b)).
In particolare, i trattamenti di integrazione salariale saranno, erogati ai lavoratori coinvolti, commisurandoli, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento nella misura e nel limite massimo dell’importo massimo mensile come rivalutato ai sensi delle indicazioni previste.
Detto importo è calcolato e rivalutato annualmente dall’INPS secondo gli indici ISTAT e prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Per l’anno 2021, è stato quantificato in € 1.199,72.


Dal 1° gennaio 2025, un calcolo della contribuzione addizionale ridotta. In particolare, la disposizione prevede una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote.
Per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta, la misura – premiante- sarà calcolata secondo le seguenti aliquote:
– al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
– al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Resta fermo che non sono tenute al versamento del contributo addizionale le seguenti imprese:
– sottoposte a procedura concorsuale;
– ammesse all’amministrazione straordinaria e che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10 ter, del DL 20 maggio 1993, n. 148 come convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.


Con l’articolo 7 del decreto legislativo n. 148 è disposto che le integrazioni salariali sono corrisposte dall’impresa ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’Istituto nazionale di previdenza sociale rimborsa o conguaglia l’importo delle integrazioni secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Con la legge di bilancio 2022, viene introdotto all’articolo 7 del d.lgs. n. 148, il comma 5 bis che pone degli obblighi, a pena di decadenza, in capo al datore di lavoro che non anticipa il versamento del trattamento integrativo ai lavoratori.
In particolare, nelle ipotesi in cui il Ministero del lavoro abbia autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.
Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
Resta fermo che lo stesso Ministero del lavoro conserva la possibilità di disporre una successiva revoca dell’autorizzazione a tale modalità di erogazione del trattamento di integrazione salariale, a seguito degli esiti degli accertamenti da parte dell’organo ispettivo della carenza dei parametri indicati in nota circolare n. 26511 del 2009, sull’indice di liquidità o nelle ipotesi in cui il medesimo servizio ispettivo accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario da parte dell’impresa istante.


L’articolo 1, comma 197 della legge 234/2021 introduce all’articolo 8 del d.lgs. n. 148 le seguenti modifiche e novità.
In primo luogo, al citato articolo 8 è sostituita la rubrica che non è più “Condizionalità e politiche attive del lavoro” ma passa ad essere “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”, al contempo, si dispone, poi, l’abrogazione della disposizione di cui al primo comma e l’integrale sostituzione del dettato di cui al secondo comma.
In particolare, il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Legge di Bilancio 2022: ridotta l’Irpef sui redditi di lavoro


A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene rimodulata l’IRPEF con una nuova suddivisione delle fasce di reddito, la riduzione delle aliquote per gli scaglioni di reddito intermedi e l’incremento delle detrazioni d’imposta collegate al reddito di lavoro, nonché la modifica del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1, co. 2 e 3 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – cd. Legge di Bilancio 2022)

Con lo scopo dichiarato di ridurre la pressione fiscale, la Legge di Bilancio 2022 modifica l’articolo 11 del TUIR con una rimodulazione degli scaglioni di reddito, che passano da 5 a 4, e la contestuale redistribuzione delle aliquote IRPEF, con un riduzione di quelle sulle fasce di reddito intermedie.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’IRPEF (lorda) è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Legge di Bilancio 2022, inoltre, modifica l’articolo 13 del TUIR, con una rimodulazione delle detrazioni di lavoro.


In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:
– per i redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
È previsto un incremento di tale detrazione, di 65 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 25.000 e 35.000 euro.


– per i redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.0 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche per la detrazione sui redditi di pensione è previsto un incremento, pari a 50 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 25.000 e 29.000 euro.


– per i redditi di lavoro autonomo, d’impresa e assimilati spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari a:
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche per la detrazione sui redditi di lavoro autonomo, d’impresa e assimilati viene previsto un incremento, pari a 50 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 11.000 e 17.000 euro.

Sempre in relazione alla tassazione dei redditi di lavoro, la Legge di Bilancio 2022 modifica le disposizioni contenute nel D.L. n. 3 del 2020 riguardanti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, abrogando contestualmente l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante in relazione ai medesimi redditi di lavoro, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportato al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (non più 28.000 euro).
Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.


Legge di Bilancio 2022: bonus edilizia, verde, facciate e barriere architettoniche


A seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 2022, sono state disposte la proroga delle detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e del Bonus verde, le modifiche al bonus facciate ed è stata introdotta la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 1, commi 37-39 e 42).

Efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Bonus verde

Prorogata fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Bonus facciate

Estesa al 2022 l’applicazione del cosiddetto “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
A tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.


FASCHIM: prestazioni straordinarie covid19

A partire dal 1 gennaio 2022 sono disponibili le prestazioni straordinarie covid19 nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, a favore dei dipendenti dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settorai abrasivi, lubrificanti, gpl, minerario e coibenti.

Le prestazioni straordinarie presenti nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, sono state rinnovate fino al 31/3/2022. L’unica variazione riguarda la trasformazione della diaria di isolamento domiciliare in una indennità per isolamento domiciliare.


1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


2- DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone molecolare positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

3- INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare positivo Covid-19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
Le prestazioni di cui al punto 3 sono erogabili per un solo evento nel periodo.
Le prestazioni di cui al punto 3 non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020-31/12/2021
La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


4-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 1 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.


5- INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 2 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di cui al punto 4 all’interno del medesimo ricovero.


6- PRESTAZIONI POST RICOVERO


In caso di ricovero ospedaliero che ha comportato una diagnosi COVID con data di dimissione compresa nel periodo dal 1/7/2021 al 31/12/2021 e di cui è stata riconosciuta dal Fondo la diaria per ricovero di cui ai punti 1 e 2, sono usufruibili le prestazioni aggiuntive indicate nell’elenco (allegato all’appendice) secondo quanto di seguito previsto.
Il fondo rimborsa l’80% dei costi sostenuti relativi alle prestazioni riportate nell’elenco ed entro il massimale di 1.000 euro.
È necessario presentare, unitamente alla fattura di cui si chiede il rimborso, la lettera di dimissione ospedaliera.
Per le prestazioni indicate nell’elenco relative alla Fisiokinesiterapia: deve risultare chiaramente l’abilitazione professionale in fisiokinesiterapia della persona che ha effettuato le prestazioni.

Legge di bilancio 2022: escluse dall’Irap le persone fisiche


Dal 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. (art. 1, commi 8 e 9, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto Irap, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni (di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3, decreto legislativo n. 446 del 1997).


A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall’applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall’applicazione di maggiorazioni regionali vigenti.

INPS – Chiarimenti sull’estensione dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome

4 GEN 2022 L’Inps, con circolare 3 gennaio 2022 n. 1, fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’art. 1, commi 239 e 134, della legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

– L’art. 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità disponendo che alle lavoratrici autonome che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

– Nella medesima legge di bilancio, l’art. 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28/6/2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Ciò premesso, l’Inps con circolare 3 gennaio 2021 n. 1, fornisce i primi chiarimenti in materia:

Platea dei destinatari
Il menzionato articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
– lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
– lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
– libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente.

Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Periodo indennizzabile
Periodo transitorio
In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).
Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

Domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità
Come anticipato in premessa, l’articolo 1, comma 134, della citata legge n. 234/2021, ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti – e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.