Ebav Veneto: stabilito il contributo per il personale disabile

Il contributo di 300,00 euro viene riconosciuto ai lavoratori con disabilità al 79%

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha stabilito un contributo Una Tantum, pari a 300,00 euro, per una nuova assunzione del personale con disabilità superiore al 79%. Il contributo viene erogato dalla data di assunzione, fino ad un massimo di 24 mesi, erogabili semestralmente. Le assunzioni devono rientrare nel periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024. Gli interventi non sono cumulabili per il singolo lavoratore e il contributo può essere erogato Una Tantum per azienda.
Per accedere al contributo, alla data d’assunzione, l’azienda deve avere meno di 15 dipendenti e non aver ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti. Inoltre l’Ente si riserva la facoltà di ottenere la documentazione integrativa per verificare la validità dell’autocertificazione che il disabile abbia una percentuale di invalidità superiore al 79%. 
Viene precisato, inoltre, che il lavoratore assunto deve aver superato: il periodo di prova, al momento della presentazione della domanda; il pagamento del contributo deve avere trattenute Ebav almeno un mese per l’azienda già versante, da almeno 3 mesi per l’azienda ex-novo nel sistema Ebav e da almeno 6 mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 

CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: aperta la trattativa per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. sollecitano interventi su salario e orario di lavoro 

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’Aran ha aperto il tavolo chiedendo alle Organizzazioni sindacali di esprimere le proprie considerazioni e priorità rispetto ai contenuti del contratto, rimandando alle prossime riunioni la discussione nel merito della proposta dell’Amministrazione. 
Dal punto di vista economico, in attesa di conoscere la reale entità delle risorse disponibili, le OO.SS. hanno richiesto di destinare le risorse alla retribuzione tabellare, rispetto a quella accessoria. Hanno inoltre richiesto l’intervento sugli aspetti normativi, per adeguare alcuni istituti del CCNL vigente alle specificità presenti all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) chiede invece che le indennità, in particolare quelle relative a turni e reperibilità, siano definite in modo chiaro e rispondente alle esigenze specifiche. Al termine dell’incontro i sindacati hanno sollevato diverse questioni contrattuali ancora irrisolte, tra cui la necessità di reperire risorse per gli incrementi stipendiali legati al passaggio da 36 a 38 ore, e la stabilizzazione nei ruoli della Presidenza del personale in servizio con contratto a termine. 
L’Aran ha convocato un nuovo incontro per il 19 febbraio. Per discutere le questioni emerse e prepararsi al prossimo confronto, i sindacati hanno indetto un’assemblea online l’11 febbraio. Durante l’assemblea, sarà anche fornito un resoconto dell’incontro avuto con il Segretario Generale il 31 gennaio e delle mancate risposte dell’Amministrazione alle istanze presentate. 

CCNL Rai: predisposto il Calendario di Assemblee unitarie

A seguito dell’Ipotesi di Accordo firmata nei giorni scorsi, dal 24 febbraio 2025 si svolgeranno le Assemblee unitarie

In vista del Referendum di Approvazione dell’ipotesi di accordo siglata il 23 gennaio 2025 per il rinnovo del CCNL di settore per gli anni 2023-2026, le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater e Libersind-Confsal hanno predisposto un Calendario di Assemblee unitarie da tenere in presenza, in tutte le Unità produttive della Rai.
Tramite esse, verrà garantita la massima partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori, illustrando sia l’Ipotesi di rinnovo che l’Accordo sulla Conciliazione Vita/Lavoro, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dell’ipotesi contrattuale. 
La prima Assemblea è prevista per la giornata del 24 febbraio 2025 e seguiranno altre in tutte le Sedi ed i Centri di Produzione. 
Il Referendum di Approvazione dell’ipotesi in oggetto avverrà il 13 ed il 14 marzo 2025, attraverso la modalità telematica.

Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2024: dichiarazione sostitutiva investimenti realizzati

Dal 9 gennaio al 10 febbraio 2025 i soggetti che hanno presentato la “Comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2024, possono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati” nel medesimo anno (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 8 gennaio 2025).

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

 

La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90/2018 e i requisiti di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una singola dichiarazione sostitutiva.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia. 

 

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando lo stesso modello nel quale deve essere barrata la casella relativa alla rinuncia.
La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova dichiarazione entro il termine di scadenza previsto.

CIPL Edilizia Bolzano: definito l’EVR 2025



Stabilito nella misura massima del 100%, a seguito del conseguimento positivo dI quattro indicatori su sei


Il 21 gennaio è stato sottoscritto dal Collegio Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano e da Flc-Flb, Feneal-Uil, Filca-Cisl. Fillea-Cgil Bolzano il verbale di accordo per la definizione dell’EVR.
E’ stato, innanzitutto, evidenziato l’avvenuto conseguimento positivo di quattro indicatori su sei:
– monte salari denunciato in Cassa Edile;
– riduzione ore di malattia;
– riduzione ore CIGO;
– volume del PIL.
Inoltre, l’EVR da corrispondersi nel 2025 viene riconosciuto nella misura massima del 100% dell’EVR, come da tabella allegata.














EVR 2025 OPERAI
Livello I Livello II Livello III Livello IV
0,33 0,38 0,43 0,46



















EVR 2025 IMPIEGATI
Livello I Livello II Livello III Livello IV  Livello V Livello VI Livello VII
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Restituzione integrale della NASpI: i chiarimenti dell’INPS

Fornite indicazioni alla luce della Sentenza 90/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025 (INPS, circolare 4 febbraio 2025, n. 36).

L’INPS ha illustrato la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2025, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta e a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli era stata erogata.

In particolare, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, l’INPS evidenzia che, nel caso in cui il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato (calamità naturali, guerre, esplosioni, restrizioni da pandemia, ecc.) che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività.

Pertanto, rilevata attraverso l’archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell’interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l’INPS, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990, provvede a inviare all’interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l’allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della struttura territorialmente competente dell’Istituto. 

All’esito della valutazione di quanto esposto e provato dall’interessato, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata.

In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.

CCNL Agenzie di somministrazione: firmata l’ipotesi di accordo

Con il rinnovo le Parti Sociali hanno posto maggiore attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali

Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e le Organizzazioni Sindacali di categoria Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp, dopo oltre due anni di intense trattative, hanno sottoscritto nei giorni scorsi l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione. 
Tra le novità più rilevanti emerge una speciale attenzione dedicata alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali. Il rinnovo regola infatti in modo pattizio l’utilizzo delle risorse del fondo Formatemp dedicate alla formazione, allineandosi alle recenti modifiche normative introdotte dal “Collegato Lavoro”. 
L’intesa dal punto di vista normativo, per rispondere alla difficoltà del Fondo di solidarietà del settore, che oggi eroga la cassa integrazione e altre prestazioni a sostegno dei lavoratori, prevede un raddoppio del finanziamento che sarà di 0,45% dell’imponibile a carico delle Agenzie per il Lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori. L’indennità di disponibilità, sia ordinaria sia in caso di procedura di ricollocazione (ex art. 25), è stata aumentata, con percentuali superiori al 15%, portandola rispettivamente da 800,00 euro mensili a 1.000,00 euro e da 1.000,00 euro a 1.150,00 euro, prevedendo anche verifiche periodiche di adeguatezza in base all’andamento dell’inflazione. Anche le prestazioni della bilateralità vengono incrementate del 20%.
Sono state inoltre rafforzate le relazioni sindacali, soprattutto a livello decentrato, che potranno permettere una puntuale verifica anche della parità di trattamento e delle condizioni di lavoro e si potrà aprire una contrattazione di secondo livello con le singole agenzie per politiche redistributive. 
Come affermano Felsa, Nidil e UilTemp il rinnovo conferma l’importanza dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore e del ruolo centrale del sindacato.

Dichiarazione dei redditi: dal Fisco le bozze dei modelli 2025

I modelli Redditi 2025 in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate. Online anche la dichiarazione IRAP con le ultime novità normative (Agenzia delle entrate, comunicato 4 gennaio 2025).

Dopo le bozze di 730/2025 e 770/2025, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione nuovi modelli dichiarativi, attualmente disponibili in versione non definitiva.

 

Le bozze dei modelli in questione includono:

  • modello Redditi Persone fisiche;

  • modello Società di persone;

  • modello Società di capitali;

  • modello Enti non commerciali;

  • modello Consolidato nazionale e mondiale;

  • modello IRAP.

La dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (Cu) 2025 sono già state approvate definitivamente a metà gennaio.

 

Nel modello Redditi Persone fisiche (PF), emergono diverse novità significative. Tra queste, la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito e l’introduzione di un nuovo regime agevolato per i redditi dominicali e agrari destinati a coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Inoltre, vi sono modifiche rilevanti nella tassazione delle locazioni brevi. Il quadro Rc del modello include il “bonus tredicesima” e le nuove regole per il regime agevolato destinato ai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Tuttavia, il quadro LM, riservato ai contribuenti forfetari, è ancora in fase di definizione e non è incluso nella bozza attuale.

 

Sono anche disponibili le bozze per le dichiarazioni dei redditi delle delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (Cnm).

 

Infine, l’Agenzia comunica che il modello IRAP è stato aggiornato per riflettere le recenti modifiche normative che hanno interessato la relativa disciplina.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: secondo incontro per il rinnovo del contratto

Unionmeccanica risponde alle richieste avanzate dalle OO.SS. il 16 dicembre 2023

Il 3 febbraio 2025 si è tenuto il secondo confronto tra Unionmeccanica e le sigle sindacali Fim, Fiom ed Uilm per il rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre 2024 che interessa i 400.000 dipendenti del settore.
A parere di Unionmeccanica, lo scenario odierno della situazione generale risulta assai critica, constatando anche un rallentamento economico per i settori Automotive, Siderurgia ed Elettrodomestico ed i pochi effetti prodotti dal PNNR, rendendo difficile un rinnovo del CCNL in oggetto. 
Con riferimento alle richieste mosse dalle OO.SS. e presentate in piattaforma, Unionmeccanica ha risposto su quasi tutti i punti, non pronunciandosi sul lato economico. 
Non sono state accolte le richieste riguardanti una ridefinizione dell’inquadramento professionale, in quanto ritenuta di scarsa utilità per le imprese al pari della richiesta di rendere effettivamente praticabile la formazione continua per tutti i lavoratori e di introdurre i break formativi in materia di prevenzione e sicurezza. 
Anche rispetto alla regolamentazione del mercato del lavoro, Unionmeccanica ha replicando affermando che non è necessario alcun intervento negoziale essendoci una corretta applicazione delle norme nelle aziende. 
Infine, sono stati definiti i prossimi incontri per il 3 ed il 17 marzo 2025. Partiranno dai prossimi giorni anche le assemblee informative in ogni luogo di lavoro.

Lavoratrici madri: le indicazioni per il bonus nel 2025

Riepilogate le novità previste dalla Legge n. 213/2023 e dalla Legge n. 207/2024 (INPS, messaggio 31 gennaio 2025, n. 401).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito un quadro riassuntivo delle novità previste dalle leggi di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e 2025 (Legge n. 207/2024) in materia di Bonus mamme.

In particolare, la Legge di bilancio 2024 ha previsto un esonero totale dei contributi previdenziali per le madri di 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questo esonero, che può arrivare fino a 3.000 euro annui, è applicabile solo alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico (articolo 1, comma 180, Legge n. 213/2023). In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.

In via sperimentale, ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è stato esteso, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La suddetta estensione, però, non è più applicabile dal 1° gennaio 2025.

In tali ipotesi, la decontribuzione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dal canto suo, la Legge di bilancio 2025 ha previsto un parziale esonero contributivo per le lavoratrici madri di 2 o più figli, a condizione che il reddito non superi i 40.000 euro annui. Questo esonero sarà valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e non sarà cumulabile per gli anni 2025 e 2026 con l’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2024. A partire dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero si estende fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. 

L’adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornirà ulteriori indicazioni sulla gestione di queste agevolazioni.